22/2/2020

VORREI CAPIRE QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE DI QUESTA NUOVA DISPOSIZIONE:
Dove invece si opera una rottura netta con la normativa precedente è
nell'indicazione della quantificazione delle ore di sostegno. Infatti l'art. 18,
comma 1, lett. a) del Decreto abroga a partire dal 1° gennaio 2019 il 5°
periodo del comma 5 dell'art. 10 della Legge 122/2010, che esplicitava che tali quantificazioni
fossero indicate nel PEI, mentre ora il decreto prevede che la proposta di
quantificazione delle ore sia effettuata dal dirigente scolastico sulla base
dei PEI dei singoli alunni (art. 10, comma 1).

È COMUNQUE NECESSARIO CHE IL TEAM DOCENTE DEFINISCA UNA PROPOSTA DI RISORSE ORARIE NEL PEI DEL BAMBINO? IL DIRIGENTE PUO’ NON TENERNE CONTO?
VORREI CAPIRE QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE DI QUESTA NUOVA DISPOSIZIONE: Dove invece si opera una rottura netta con la normativa precedente è nell'indicazione della quantificazione delle ore di sostegno. Infatti l'art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto abroga a partire dal 1° gennaio 2019 il 5° periodo del comma 5 dell'art. 10 della Legge 122/2010, che esplicitava che tali quantificazioni fossero indicate nel PEI, mentre ora il decreto prevede che la proposta di quantificazione delle ore sia effettuata dal dirigente scolastico sulla base dei PEI dei singoli alunni (art. 10, comma 1). È COMUNQUE NECESSARIO CHE IL TEAM DOCENTE DEFINISCA UNA PROPOSTA DI RISORSE ORARIE NEL PEI DEL BAMBINO? IL DIRIGENTE PUO’ NON TENERNE CONTO?


    Ambito:
    Tecnologie Inclusive,

    Livello Scolastico:
    Primaria

Risposte:

    Risposta dell'operatore Rossi Elisabetta in data 23/02/2020
    La normativa in materia riconosce l’assegnazione di un docente di sostegno agli alunni titolari di Legge 104/92. La discriminante però è determinata dal tipo e dalla gravità della disabilità. Come si legge sul sito Inail, infatti, in questi casi si redige un “profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)”. Sulla base quindi esclusivamente dell Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale si viene ad esplicitare il numero di ore di sostegno cui avrebbe bisogno l'alunno.
    Dall'alto del Ministero stanno studiando altri cambiamenti in merito, ma per ora tutto è ancora così.
    Per cui nel PEI non bisogna inserire alcunché riguardi il numero di ore da assegnare.





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Pubblicato da: Revire

 

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